Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico
che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i
presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi
è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il
numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il
suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere
chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti
relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino,
con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della
Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui
è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o
l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni
della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di
lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si
troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio.