1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal
parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello
della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal
parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6
mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non
siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che
attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di
studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di
atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini
la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già in loro possesso o
che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non
è più necessaria l'autenticazione della
sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza
è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè
non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la
conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata,
è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo
stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il
30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento di
identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore
dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti
agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle
domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non
è inoltre più previsto il limite di età,
tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di
età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia
presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E
PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi
prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che
prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto
e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono
essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.