Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la
stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai
seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali
e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da
quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore
di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per
legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.